Sanzioni



SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEGLI UTENTI TRASGRESSORI

 

Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all'atto della salita e in caso di trasbordo, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli Agenti Accertatori. La validazione o attivazione del titolo di viaggio alla vista del controllore, comporta sanzione.

La violazione degli obblighi sopraindicati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria così determinata in base all’art. 37 della L.R. 25/1998 modificato dagli artt. 22 e 23 della L.R. 29/2019:

  • da Euro 50,00 a Euro 300,00;
  • oltre al pagamento della tariffa ordinaria in vigore (per il trasporto urbano), oltre al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l’utente dichiara di voler raggiungere (per il trasporto extraurbano);
  • oltre ad eventuali spese accessorie di legge.

Sono, inoltre, punite con sanzioni amministrative pecuniarie anche le violazioni degli artt.li 17,19,20,22,24,26,27,28,29 del DPR n. 753/1980.

Gli Agenti  Accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui all’ art. 41 L.R. 25/98, hanno la qualifica di Agente di polizia amministrativa, e chiunque rifiuti di declinare le proprie generalità o usi violenza contro un pubblico ufficiale commette un reato punito dal codice penale e verrà denunciato all’autorità.

 

SANZIONI PER DIMENTICATO ABBONAMENTO

 

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'Agente Accertatore. Lo stesso deve presentare il documento di viaggio entro i successivi 15 (quindici) giorni con l'originale della sanzione a lui comminata, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.

Potrà presentarsi presso le nostre biglietterie informatizzate: Clicca QUI

Presso le biglietterie abilitate è necessario esibire la Tessera abbonato MOM e il tagliando di pagamento (per MOMUP esibire il titolo conservato su smartphone, per abbonamenti on-line tessera e tagliando di pagamento stampato come ricevuto via email). Per il trasgressore minorenne dovrà presentarsi un maggiorenne.

 

PAGAMENTO SANZIONI

 

Il pagamento delle somme può essere effettuato:

  • nelle mani dell’Agente Accertatore, SOLO PER TRASGRESSORI MAGGIORENNI, all’atto della contestazione della sanzione nella misura minima pari ad € 50,00 (art. 39 L.R. n. 25/1998 e successive modifiche), oltre al pagamento della tariffa del biglietto come sopra specificata;
  • entro 5 giorni dalla data di contestazione immediata (per maggiorenni) e/o notifica del verbale (per minorenni): sanzione nella misura minima pari ad € 50,00 (art. 39 L.R. n. 25/1998 e successive modifiche), oltre al pagamento della tariffa del biglietto come sopra specificata e spese di procedimento pari ad € 6,00 e delle spese di notifica pari a € 9,00;
  • dopo 5 giorni (15 per abbonamento dimenticato) ed entro 60 giorni dalla contestazione immediata (per i maggiorenni) e/o notifica del verbale (per i minorenni): sanzione nella misura ridotta pari ad € 100,00 (art. 39 L.R. n. 25/1998 e successive modifiche e art. 16 della Legge n. 689/1981), oltre al pagamento della tariffa del biglietto come sopra specificata, e spese di procedimento pari a € 15,00.

Qualora non si provveda al pagamento della sanzione nel termine di 60 giorni previsti dalla Legge n°689/81, il Verbale sarà trasmesso alla competente Autorità di Bacino per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, maggiorate delle spese di riscossione previste dalla normativa vigente.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

VAI ALLA SEZIONE PAGA SANZIONI ON LINE

 

Il pagamento potrà essere effettuato anche presso le seguenti agenzie informatizzate:

  • Treviso in Piazzale Duca D’Aosta, 1
  • Castelfranco V.to in Via Vittorio Veneto, 14, 
  • Conegliano Piazza F.lli Zoppas - 1° piano;
  • Vittorio Veneto in Piazzale XXII Novembre, 1; 
  • Montebelluna in Via Risorgimento, 20.

oppure, tramite:

  • versamento sul c/c postale 16665317 intestato a Mobilità di Marca S.p.A. – Via Polveriera nr. 1 – 31100 TREVISO,           indicando nella causale il numero del verbale, la data ed il nome del trasgressore.
  • bonifico bancario Poste Italiane IBAN IT90E0760112000000016665317 intestato a: Mobilità di Marca S.p.A. – Via Polveriera nr. 1 – 31100 TREVISO, indicando il numero del verbale la data ed il nome del trasgressore;
  • pagamento con Mooney: comunica all'Esercente che il servizio da utilizzare è Autobus.it/myCicero e indica che la prenotazione del pagamento ha il codice indicato nel tagliando che hai ricevuto all'atto della sanzione.

 

RICORSO AVVERSO LA SANZIONE

 

Ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente qui sotto specificata, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Il ricorso dovrà essere  redatto da un maggiorenne, pena la non accettazione dello stesso.

L’istanza va indirizzata a:

Provincia di Treviso – Via Cal di Breda, 116- 31100 Treviso; pec:  protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

Dati essenziali da indicare nel ricorso: le proprie generalità, la propria residenza, il numero e la data del verbale, il nome del trasgressore maggiorenne e minorenne e descrivere dettagliatamente le motivazioni del ricorso.

 

INFORMAZIONI 

 

Per ogni altro quesito consultare le nostre FAQ

Per informazione sul verbale emesso scrivere a sanzioni@mobilitadimarca.it indicando numero e data del verbale.

AVVERTENZA: NON È FACOLTÀ DELL'UFFICIO SANZIONI ANNULLARE I VERBALI EMESSI DAGLI AGENTI ACCERTATORI.

 

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