Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all'atto della salita e in caso di trasbordo, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli Agenti Accertatori. La validazione o attivazione del titolo di viaggio alla vista del controllore, comporta sanzione.
La violazione degli obblighi sopraindicati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria così determinata in base all’art. 37 della L.R. 25/1998 modificato dagli artt. 22 e 23 della L.R. 29/2019:
Sono, inoltre, punite con sanzioni amministrative pecuniarie anche le violazioni degli artt.li 17,19,20,22,24,26,27,28,29 del DPR n. 753/1980.
Gli Agenti Accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui all’ art. 41 L.R. 25/98, hanno la qualifica di Agente di polizia amministrativa, e chiunque rifiuti di declinare le proprie generalità o usi violenza contro un pubblico ufficiale commette un reato punito dal codice penale e verrà denunciato all’autorità.
Le sanzioni di cui sopra si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'Agente Accertatore. Lo stesso deve presentare il documento di viaggio entro i successivi 15 (quindici) giorni con l'originale della sanzione a lui comminata, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.
Potrà presentarsi presso le nostre biglietterie informatizzate: Clicca QUI
Presso le biglietterie abilitate è necessario esibire la Tessera abbonato MOM e il tagliando di pagamento (per MOMUP esibire il titolo conservato su smartphone, per abbonamenti on-line tessera e tagliando di pagamento stampato come ricevuto via email). Per il trasgressore minorenne dovrà presentarsi un maggiorenne.
Il pagamento delle somme può essere effettuato:
Qualora non si provveda al pagamento della sanzione nel termine di 60 giorni previsti dalla Legge n°689/81, il Verbale sarà trasmesso alla competente Autorità di Bacino per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, maggiorate delle spese di riscossione previste dalla normativa vigente.
Il pagamento potrà essere effettuato anche presso le seguenti agenzie informatizzate:
oppure, tramite:
Ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente qui sotto specificata, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Il ricorso dovrà essere redatto da un maggiorenne, pena la non accettazione dello stesso.
L’istanza va indirizzata a:
Provincia di Treviso – Via Cal di Breda, 116- 31100 Treviso; pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
Dati essenziali da indicare nel ricorso: le proprie generalità, la propria residenza, il numero e la data del verbale, il nome del trasgressore maggiorenne e minorenne e descrivere dettagliatamente le motivazioni del ricorso.
Per ogni altro quesito consultare le nostre FAQ
Per informazione sul verbale emesso scrivere a sanzioni@mobilitadimarca.it indicando numero e data del verbale.
AVVERTENZA: NON È FACOLTÀ DELL'UFFICIO SANZIONI ANNULLARE I VERBALI EMESSI DAGLI AGENTI ACCERTATORI.
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